keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT
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CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
CAPO II
GATEKEEPER
CAPO III
PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ
CAPO IV
INDAGINE DI MERCATO
CAPO V
POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- gatekeeper
- servizio di piattaforma di base
- servizio della società dell'informazione
- settore digitale
- servizi di intermediazione online
- motore di ricerca online
- servizio di social network online
- servizio di piattaforma per la condivisione di video
- servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero
- sistema operativo
- browser web
- assistente virtuale
- servizi di cloud computing
- negozi di applicazioni software
- applicazione software
- servizio di pagamento
- servizio tecnico che supporta servizi di pagamento
- sistema di pagamento per gli acquisti in-app
- servizio di identificazione
- utente finale
- utente commerciale
- posizionamento
- risultati di ricerca
- dati
- dati personali
- dati non personali
- impresa
- controllo
- interoperabilità
- fatturato
- profilazione
- consenso
- organo giurisdizionale nazionale
- informazioni 15
- indagine 10
- imprese 10
- mercato 9
- decisione 8
- domanda 6
- mediante 5
- indica 5
- articolo 5
- richieste 4
- fornite 4
- stabilisce 3
- fuorvianti 3
- semplice 3
- associazioni 3
- fornire 3
- avvio 3
- accesso 3
- la 3
- regolamento 3
- presente 3
- termine 3
- scopo 3
- richiedere 2
- chiedere 2
- autorità 2
- competenti 2
- richiesta 2
- assolvimento 2
- compiti 2
- previste 2
- precisa 2
- ammende 2
- nonché 2
- chiarimenti 2
- giuridica 2
- necessarie 2
- base 2
- devono 2
- associazione 2
- algoritmi 2
- impresa 2
- prove 2
- inoltre 2
- dati 2
- incomplete 2
- inesatte 2
- basava 2
- richiede 2
- nome 2
Articolo 16
Avvio di un'indagine di mercato
1. quando intende procedere a un'indagine di mercato in vista dell'eventuale adozione di decisioni a norma degli articoli 17, 18 e 19, la Commissione adotta una decisione di avvio di un'indagine di mercato.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, la Commissione può esercitare i propri poteri di indagine in conformità del presente regolamento prima di avviare un'indagine di mercato a norma di tale paragrafo.
3. La decisione di cui al paragrafo 1 indica:
a) | la data di avvio dell'indagine di mercato; |
b) | la descrizione della questione oggetto dell'indagine di mercato; |
c) | le finalità dell'indagine di mercato. |
4. La Commissione può riaprire un'indagine di mercato che ha chiuso nei seguenti casi:
a) | si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava una decisione adottata ai sensi degli articoli 17, 18 o 19; o |
b) | la decisione adottata ai sensi degli articoli 17, 18 o 19 si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. |
5. La Commissione può chiedere a una o più autorità nazionali competenti di assisterla nella sua indagine di mercato.
Articolo 21
Richiesta di informazioni
1. Per l'assolvimento dei suoi compiti in conformità del presente regolamento, la Commissione può, mediante semplice domanda o mediante decisione, richiedere alle imprese e alle associazioni di imprese di fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione può altresì, mediante semplice domanda o mediante decisione, richiedere l'accesso a dati e algoritmi delle imprese e informazioni sulle prove, nonché chiedere loro chiarimenti.
2. Nell'inviare una semplice domanda di informazioni a un' impresa o associazione di imprese, la Commissione indica la base giuridica e lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite nonché le ammende previste dall'articolo 30 applicabile nel caso in cui siano fornite informazioni o chiarimenti incompleti, inesatti o fuorvianti.
3. quando richiede alle imprese e associazioni di imprese di comunicare informazioni mediante decisione, la Commissione indica la base giuridica e lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce un termine entro il quale esse devono essere fornite. Quando richiede alle imprese di fornire accesso a dati, algoritmi e informazioni sulle prove, la Commissione indica lo scopo della domanda e stabilisce un termine entro il quale tale accesso deve essere fornito. Indica inoltre le ammende previste dall'articolo 30 e indica o commina le penalità di mora di cui all'articolo 31. Fa menzione inoltre del diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione.
4. Le imprese o associazioni di imprese o i loro rappresentanti trasmettono le informazioni richieste a nome dell' impresa o associazione di imprese interessata. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste a nome dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.
5. Su richiesta della Commissione le autorità competenti degli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni in loro possesso che sono necessarie all'assolvimento dei compiti affi datile dal presente regolamento.
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